Cosa è la Voluntary disclosure

Ricordiamo che la voluntary disclosure è quella procedura pensata dal Governo Renzi e introdotta con la Legge di stabilità per sollecitare il rientro il rientro dei capitali detenuti dagli italiani all’estero. La Voluntary disclosure, o “collaborazione volontaria”, consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Agenzia delle Entrate la violazione fiscale.
Pensato come un provvedimento una tantum, la Voluntary disclosure, invece, si prepara a tornare in ballo anche il prossimo anno con alcune novità rispetto alla sua prima versione.

Il Governo Renzi, soprattutto alla luce della crescita zero, ha bisogno di nuove fonti di entrate a copertura degli interventi da inserire nella legge di stabilità. Secondo le stime da una nuova finestra per il rientro dei capitali il Governo potrebbe introitare una cifra tra i 2 e i 4 miliardi di euro.
Il 2015 è stato l’anno della Voluntary disclosure o della collaborazione volontaria di coloro che detenevano capitali all’estero e quindi sino ad allora erano sconosciuti al Fisco italiano.  I contribuenti che nel corso del 2015 hanno aderito alla voluntary disclosure hanno dovuto versare per intero le imposte non pagate comprensive di interessi mentre per le sanzioni amministrative hanno goduto di riduzioni tra il 25 e il 50%. 

Copertura penale della Voluntary disclosure

Nei confronti del contribuente che si avvale della voluntary è esclusa la punibilità per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del dlgs n. 74/2000. Si tratta cioè dei seguenti delitti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omessa versamento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA. Esclusa anche l'applicazione delle sanzioni penali su riciclaggio e autoriciclaggio.
Come spesso accade in Italia, anche la Voluntary disclosure è stata oggetto di numerosi rinvii nel corso del 2015. Alla fine la finestra per il rientro dei capitali detenuti all’estero si è definitivamente chiusa il 30 dicembre 2015. Ma a quanto pare, sarà presto riaperta.

Secondo le dichiarazioni del Ministro delle Finanze la seconda versione della Voluntary disclosure sarà uguale alla precedente in termini di regole e procedure di adesione, ma presenterà comunque alcune importanti novità.

  • Arco temporale:
    la Voluntary disclosure attuale vale soltanto per le violazioni commesse entro il 30 dicembre 2014, ma la versione bis potrebbe estendere il rientro dei capitali al 30 settembre 2015 e includere anche il 2009, anno in realtà non più accertabile se non in caso di raddoppio dei termini.
  • Capitali interessati:
    la prima versione della Voluntary si è concentrata sul rientro dei capitali dall’estero, mentre la versione 2017 potrebbe cercare di far emergere i capitali “interni”.
    La Voluntary “domestica” che quest’anno ha avuto scarso appeal (solo l’1,7% del totale) punta a portare a galla contanti, oro e altri preziosi nascosti nelle cassette di sicurezza delle banche. Per andare in questa direzione, l’ipotesi è di riproporre una soglia a forfait con adempimenti più semplici e un'aliquota fiscale fissa da applicare al montante stesso oggetto della collaborazione volontaria. Da una parte questa sarebbe una soluzione più penalizzante per i contribuenti, che però dall’altra avrebbero il beneficio di poter “sbloccare” e spendere i contanti o i metalli preziosi finora nascosti agli occhi del fisco. La valutazione di convenienza sulla nuova emersione non sarà vincolata solo ai paletti temporali e sanzionatori.
    Lo scenario internazionale (da considerare), infatti, è destinato drasticamente a cambiare nel 2018, quando debutterà lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali. Un passaggio-chiave per escludere a priori ogni ipotesi di voluntary disclosure a regime.

    Intanto, nell’immediato stanno andando avanti gli incontri informali tra il ministero dell’Economia e i rappresentanti di Paesi a fiscalità “privilegiata”. L’ultimo in ordine di tempo è stato quello con Panama: le autorità dello Stato centro-americano hanno espresso la loro disponibilità ad aprire tutti i canali di informazioni (e dopo il caso Panama papers i contribuenti interessati non sono poi così pochi). Il tutto nella prospettiva di un’uscita di Panama dalle black list.
    D’altro canto, si assiste anche a una crescente pressione sui capitali in Stati finora ritenuti sicuri e inaccessibili al Fisco italiano. Il costo di questa sicurezza sono minori rendimenti (in alcuni casi finiti addirittura sotto zero con l’erosione del capitale). E comunque, vista la rete di controlli e di scambi di informazioni che si sta delineando, diventa sempre più difficile e costoso anche trasferire i capitali da quei Paesi. Inoltre, la partita della nuova voluntary si gioca sul rendere appetibile anche l’emersione di capitali interni, cioè non esportati all’estero.

Con riferimento alla pratica di emersione dei capitali illecitamente detenuti lo Studio offre ai propri clienti un servizio articolato in tre FASI:

I Fase di istruttoria scomponibile in:
  • verifica del presupposto Soggettivo;
  • acquisizione e studio della documentazione bancaria fornita dal cliente o acquisita in nome e per conto di quest'ultimo direttamente dall'intermediario;
  • mappatura delle attività estere/domestiche rilevanti;
  • individuazione delle tipologie di violazioni commesse;
  • identificazione dei periodi di imposta accertabili;
  • identificazione dei soggetti terzi interessati (oltre al Titolare Effettivo i Delegati/Procuratori);
  • rilascio di una breve relazione di sintesi sui rilievi penali e contenente la stima delle imposte/sanzioni/interessi da versare all'Erario
II Fase che si attiva conseguentemente alla decisione del Titolare delle attività estere/domestiche di aderire alla procedura:
  • predisposizione ed inoltro del MODELLO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA
  • predisposizione e cernita di tutti gli allegati
  • memoria ex art. 5-quater, lett. a), del d.l. n. 167 del 1990
III Fase:
  • trasmissione telematica modello richiesta e documenti allegati; assistenza nella fase di definizione finale del procedimento (invio F24 ed atti di Adesione)
  • assistenza nella fase di definizione finale del procedimento (invio F24 ed atti di Adesione)

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Avvocato Cristiano Michela

Studio Legale
Pacchiana Parravicini & Associati
P.iva 07496250015

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