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A partire dal gennaio 2015 lo Studio ha gestito numerose pratiche di Voluntary Disclosure definendole tutte con esito positivo e rapportandosi proficuamente con le varie Agenzie territoriali delle Entrate. Non aspettare che il fisco ti sorprenda, aderisci anche a tu alla Voluntary Disclosure!

Avv. Cristiano Michela

Welcome!

La voluntary disclosure è quella procedura pensata dal Governo Renzi e introdotta con la Legge di stabilità per sollecitare il rientro dei capitali detenuti dagli italiani all’estero. La Voluntary disclosure, o “collaborazione volontaria”, consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Agenzia delle Entrate la violazione fiscale.

L'avvocato Cristiano Michela assiste la clientela italiana nella gestione delle pratiche di c.d. “Voluntary Disclosure”. Lo Studio si avvale di esperti contabili con i quali gestisce e condivide sia la fase di analisi dell’eventuale rischio penale, sia la fase della quantificazione del costo economico dell’operazione nonché, in ultimo, la fase della materiale presentazione delle pratiche avanti le Amministrazioni Finanziarie competenti.

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PROROGATA LA VOLUNTARY DISCLOSURE BIS

Con il D.P.C.M. 28 luglio 2017, pubblicato sulla G.U. 4 agosto 2017, n. 181, il termine di presentazione dell’istanza di adesione è stato prorogato dal 31 luglio al 2 ottobre 2017 (in realtà sarebbe 30 settembre, ma, poiché cade di sabato, la scadenza slitta al lunedì successivo).
Ecco il testo inserito a pag. 20 della G.U.: www.gazzettaufficiale.it

VOLUNTARY DISCLOSURE BIS
PROVVEDIMENTO DEL 30 DICEMBRE 2016

Con il provvedimento del 30 dicembre 2016 pubblicato il successivo 2 gennaio 2017, il direttore dell'Agenzia delle Entrate (terminata la fase della consultazione) ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la richiesta di accesso alla procedura di voluntary disclosure-bis. Le novità sull'istanza di adesione si concentrano principalmente sulla liquidazione spontanea del dovuto che dovrà versare il contribuente. La richiesta di accesso alla procedura anche in questo caso dovrà essere seguita da una relazione di accompagnamento per la redazione della quale occorre seguire un nuovo format, pubblicato unitamente al modello di istanza. Di seguito viene indicato il link dell'Agenzia delle Entrate dal quale poter attingere a tutte le informazioni necessarie: www.agenziaentrate.gov.it

LA NUOVA VOLUNTARY DISCLOSURE E LE NOVITA' RISPETTO ALLA PASSATA PROCEDURA DI EMERSIONE

Il 24 ottobre 2016 il D.L. n. 193 (c.d. Decreto Fiscale) ha riaperto la possibilità di far emergere le consistenze illecitamente detenute all'estero o in Italia dando così il via alla seconda edizione della Voluntary Disclosure che avrà come termine ultimo per la presentazione delle istanza di adesione il 31 luglio 2017. La voluntary disclosure bis ricalca ampiamente le regole, i meccanismi e le finalità di quella disciplinata dalla legge 186 del 2014.
Vi sono tuttavia almeno tre rilevanti differenze rispetto alla procedura pregressa.
La prima importante novità è che con la nuova VD siano di fronte ad una vera e propria procedura autoliquidatoria. La prima edizione si incardinava sui binari dell'accertamento tributario e l'Agenzia delle Entrate, rispetto ai dati forniti dal professionista nella relazione, era chiamata ad emettere dei veri e propri atti di contestazione. La Voluntary disclosure bis cambia radicalmente e si passa ad una procedura in cui solo eccezionalmente l'Agenzia delle entrate sarà chiamata ad emettere atti di contestazione in quanto sarà il contribuente che, coadiuvato dal suo professionista, dovrà calcolare e liquidare le imposte e le sanzioni dovute.
Siamo quindi di fronte ad un cambiamento profondo destinato ad incidere anche sull'inquadramento generale della nuova VD sempre più simile all'istituto del ravvedimento operoso. L'Agenzia delle Entrate dovrà pertanto emettere degli atti solo nel caso di errori nell'autoliquidazione (applicando proporzionalmente selle sanzioni meglio indicate nel dato normativo).
La seconda grande novità della Voluntary Disclosure riguarda l'inclusione dal perimetro della VD anche delle ultime annualità 2015 e 2016. Nella prima edizione della Voluntary Disclosure l'ultima annualità accertabile era infatti il 2013 e questo determinava problematiche di non poco momento sulle annualità 2014 e 2015 per le quali si è fatto ricorso al ravvedimento sprint sul 2014, se effettuato entro il 31 dicembre 2015 ed alla tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi 2015 correlati alle attività finanziarie emerse.
La terza grande novità della Voluntary Disclosure bis è l'introduzione del nuovo reato di emersione fraudolenta di attività finanziarie e patrimoniali provenienti da reati non tributari.
Il nuovo reato punisce gravemente (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione) chiunque si avvalga fraudolentemente della procedura per far emergere attività finanziarie e patrimoniali provenienti da reati diversi da quelli coperti da causa di esclusione della punibilità.

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